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Il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. L.gs n. 139/2024 attraverso il quale sono state apportate importanti modifiche in tema di imposta di successione oltre a diverse novità che riguardano:

  • l’imposta di registro;
  • l’imposta di donazione;
  • il bollo e i servizi ipotecari e catastali.

Tali modifiche sono state effettuate in attuazione della riforma fiscale ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), in vigore dal 29 giugno 2024.

Il Decreto legislativo avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2025, pertanto le novità riguarderanno tutte le dichiarazioni aperte in data successiva all’entrata in vigore del decreto. Ricordiamo che l’apertura della successione coincide con la data del decesso del De cuius.

Ma cosa cambia in tema di imposta di successione?

Vediamo prima di tutto la normativa fino al 31 dicembre 2024

  • dopo la presentazione della dichiarazione di successione telematica o cartacea (per i casi ammessi dalla normativa) e liquidato le imposte catastali, ipotecarie, bolli e tributi speciali, l’Agenzia liquida d’ufficio l’imposta di successione qualora dovuta. In questa fase, l’ufficio verifica la dichiarazione e provvede a rettificare eventuali errori materiali o di calcolo nella determinazione della base imponibile.

Cosa significa materialmente: al contribuente firmatario della dichiarazione è notificato l’avviso di liquidazione con importi e modalità di pagamento dell’imposta di successione. Ricevuta la notifica dell’avviso di liquidazione, il contribuente ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento.

E dal 1° gennaio 2025?

L’imposta di successione, per le successioni aperte in data successiva all’entrata in vigore del decreto, diventa un’imposta in autoliquidazione, il che significa che il contribuente deve provvedere autonomamente al calcolo e al versamento dell’imposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione.

Esiste la possibilità di versare l’imposta per un importo non inferiore al 20% (sempre nel termine di 90 giorni) e la somma restante in 8 rate trimestrali o, solo per importi superiori a 20.000 euro, in 12 rate trimestrali con l’aggiunta degli interessi sugli importi dilazionati, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento dell’acconto Attenzione: gli importi inferiori a 1.000 euro non possono essere rateizzati.

Anche in questo caso l’Agenzia effettuerà dei controlli in merito alla regolarità dell’autoliquidazione.

L’imposta di successione si applica sempre?

Sono previste delle franchigie e delle aliquote differenti applicate in base al grado di parentela eventualmente esistente tra beneficiario e defunto, che il decreto ha di fatto confermato.

  • 4% a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente € 1.000.000,00 per ciascun beneficiario, franchigia elevata ad € 1.500.000 se trattasi di beneficiario disabile.
  • 6% a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente € 100.000,00 per ciascun beneficiario;
  • 6% a favore degli altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al 3° grado;
  • 8% a favore di altri soggetti.

Districarsi nella burocrazia può essere difficile e comprendiamo che può esserlo ancora di più quando ci si trova ad affrontare le pratiche per la dichiarazione di successione.

Se hai bisogno di informazioni e per una consulenza personalizzata, non esitare a contattarci.

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